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Assegni: Cambia Tutto


 

 

 

Novità anche per pagamenti in contanti e libretti al portatore


A partire dal 30 aprile 2008 con la nuova disciplina in tema di antiriciclaggio (Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007) per milioni di cittadini entrano in gioco nuove regole nell'uso di assegni bancari, postali e circolari, libretti di risparmio e titoli al portatore, contanti.
Cambiano tante cose: l'importo massimo consentito per i trasferimenti in contanti. le modalità di compilazione degli assegni, i limiti di importo per i libretti di risparmio al portatore. L'obiettivo di questi cambiamenti è rafforzare l'efficacia dell'azione di contrasto al riciclaggio dei proventi di attività criminose e al finanziamento del terrorismo. E più in generale garantire una maggiore trasparenza dei flussi di pagamento ostacolando attività illecite e prassi irregolari.
In questa prospettiva, le nuove regole contribuiscono ad aumentare la tutela dei cittadini garantendo loro una maggiore protezione rispetto a possibili fenomeni criminosi e rendendo più sicure le operazioni di pagamento.
Per tali motivi è fondamentale conoscere nel dettaglio cosa cambia e come adeguarsi alle nuove disposizioni anche per non incorrere nelle sanzioni previste per chi non si attiene ad esse.

QUALI SONO LE NOViTA' PIU' RILEVANTI SUGLI ASSEGNI?
A partire dal 30 aprile 2008 non è più possibile emettere un assegno bancario o postale per un importo pari o superiore a 5.000 euro senza la clausola "Non trasferibile" e senza aver indicato il nome o la ragione sociale del beneficiario. Le stesse regole valgono anche per gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari.

PERCHE' QUESTI CAMBIAMENTI?
La presenza della clausola "Non trasferibile" e l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario ci consente di godere di maggiore sicurezza.
Grazie a questi due semplici accorgimenti possiamo evitare che, in caso di smarrimento o furto, l'assegno possa circolare senza controllo ed essere incassato da persone diverse da quelle a cui lo abbiamo destinato. La nuova normativa antiriciclaggio vuole infatti tutelare chi utilizza correttamente questi strumenti di pagamento e - tenendo traccia di tutte le operazioni - contribuire a contrastare utilizzi impropri per finalità illecite o criminose.

CI SARANNO NOVITA' NEL RILASCI0 DEI LIBRETTI DI ASSEGNI?
Si. Tutti i nuovi libretti che riceveremo dal 30 aprile 2008 saranno già muniti della clausola "Non trasferibile" e potranno essere unicamente presentati in banca per l'incasso dal beneficiario.

È POSSIBILE DAL 30 APRILE 2008 RICHIEDERE ASSEGNI SENZA LA CLAUSOLA "NON TRASFERIBILE"?
Sì. È sufficiente fare una richiesta scritta alla banca.
Gli assegni senza tale clausola, detti anche assegni in forma libera, potranno essere utilizzati per importi inferiori a 5.000 euro. Per importi pari o superiori la clausola di non trasferibilità dovrà comunque essere sempre inserita da colui che emette l'assegno.

Attenzione però, la richiesta di assegni in forma libera comporta il pagamento di una somma di 1,50 euro per ciascun assegno, dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo. Tale somma verrà poi versata dalla banca all'erario.

COSA DOBBIAMO FARE DAL 30 APRILE 2008 CON GLI ASSEGNI GIA' IN NOSTRO POSSESSO?
Possiamo continuare ad utilizzarli fino alloro esaurimento. Per importi pari o superiori a 5.000 euro tuttavia, oltre:
• alla data e il luogo di emissione;
• all'importo (in cifre e in lettere);
• e alla nostra firma;
dobbiamo ricordarci di inserire anche la clausola "Non trasferibile", indicando sempre correttamente il nome o la ragione sociale del beneficiario.
Nel caso in cui fossimo in possesso, in qualità di beneficiari, di assegni emessi prima del 30 aprile 2008, non cambia nulla. Possono essere regolarmente incassati.

QUALI SONO A PARTIRE DAL 30 APRILE 2008 LE NOVITA' SULLA "GIRATA"?
Possono essere girati solo gli assegni emessi in forma libera (senza la clausola "Non trasferibile") e per importi inferiori a 5.000 euro.
L'assegno può essere girato anche più volte prima di essere presentato alla banca per l'incasso.
Ogni girata, pena la sua nullità, dovrà riportare il codice fiscale del soggetto che la effettua (girante).
Nel caso il girante non sia una persona fisica - mJ sia ad esempio una società - occorre indicare il codice fiscale di tale soggetto e non quello di colui che esegue l'operazione (se si tratta di una società, quindi, occorrerà indicare il suo codice fiscale e non quello, ad esempio, del suo direttore o del socio).
Affinché l'assegno possa essere pagato è necessario assicurarsi che tutte le girate presentino il codice fiscale del relativo girante.

COSA SUCCEDE AGLI ASSEGNI EMESSI ALL'ORDINE DELLO STESSO EMITTENTE?
Gli assegni emessi all'ordine dell'emittente (compresi quelli che riportano le diciture "a me medesimo", "m.m.", "a me stesso", etc.) possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.pA Vengono dunque considerati non trasferibili e non possono più circolare: in altre parole può incassarli solo l'emittente, senza la possibilità di girarli ad altri.

LE NUOVE REGOLE VALGONO ANCHE PER GLI ASSEGNI CIRCOLARI, I VAGLIA POSTALI E CAMBIARI?
Sì. Oltre all'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, essi devono recare anche la clausola "Non trasferibile".
Per importi inferiori a 5.000 euro si può rich iederne l'emissione senza la clausola di non trasferibilità. In questo caso possono essere girati con l'indicazione del codice fiscale del girante.
Attenzione però, ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera comporta il pagamento di una somma di 1,50 euro, dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo. Tale somma verrà poi versata dalla banca all'erario.

E SE LE NUOVE REGOLE SUGLI ASSEGNI NON VENISSERO RISPETTATE?
L'utilizzo scorretto degli assegni (nel caso ad esempio ci dimenticassimo di apporre la clausola "Non trasferibile" per importi pari o superiori a 5.000 euro) può comportare delle sanzioni amministrative pecuniarie che possono arrivare sino al 40% dell'importo trasferito. Come detto, inoltre, la mancanza o l'errata indicazione del codice fiscale in sede di apposizione della girata comporta la nullità delle girate stesse e quindi l'impossibilità di incassare l'assegno. È bene dunque fare molta attenzione.

QUALI SONO LE NOVITA' PER I LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE?
A partire dal 30 aprile 2008 non è più possibile aprire libretti di deposito al portatore (ossia quelli pagabili direttamente alla persona che li presenta per l'incasso) per un importo pari o superiore a 5.000 euro.

E SE GIA' POSSEDIAMO LIBRETTI AL PORTATORE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 5.000 EURO?
Dobbiamo regolarizzarli entro il 30 giugno 2009.
Per fare ciò dobbiamo andare presso le banche (o le Poste in caso di libretti postali) che li hanno emessi dove possiamo:
• estinguerli, incassando la somma;
• prelevare la somma in eccedenza fino a raggiungere un importo complessivo inferiore a 5.000 euro;
• trasformarli in libretti nominativi. 

COSA BISOGNA FARE PER CEDERE I LIBRETTI AL PORTATORE?
Dal 30 aprile 2008 se cediamo i nostri libretti - ad esempio ad un familiare -
entro 30 giorni dal trasferimento, dobbiamo comunicare alla banca i dati identificativi della persona a cui lo cediamo e la data in cui abbiamo effettuato la cessione.

COSA SUCCEDE SE QUESTE NUOVE REGOLE NON VENGONO RISPETTATE?

A partire dal 30 aprile 2008, qualora il saldo del libretto sia pari o superiore a 5.000 euro può essere applicata una sanzione pecuniaria variabile dal 20% al 40% del saldo stesso. Inoltre, nei casi in cui:
• non provvedessimo a regolarizzare i libretti già in nostro possesso (ossia quelli aperti prima del 30 aprile 2008, data di entrata in vigore delle nuove norme) entro il 30 giugno 2009;
• oppure ci dimenticassimo di comunicare i dati della persona a cui li abbiamo ceduti e la data della cessione; potremmo andare incontro ad una sanzione pecuniaria che può variare dal 10% al 20% del saldo del libretto.

COSA CAMBIA PER IL TRASFERIMENTO DI CONTANTE, LIBRETTI DI DEPOSITO E TITOLI AL PORTATORE?

A partire dal 30 aprile 2008 scende da 12.500 a 5.000 euro il limite massimo per effettuare trasferimenti in contante.
Sarà vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche se frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro.
Tale trasferimento può tuttavia awenire tramite banche, istituti di moneta elettronica, Poste Italiane S.pA
Nel caso il trasferimento di contante awenga tramite soggetti che svolgono attività di incasso e trasferimento fondi (i cosiddetti "money transfer") sono previsti limiti più stringenti: il limite massimo è, di regola, di 2.000 euro.