Novità anche per pagamenti in contanti e libretti al portatore
A partire dal 30 aprile 2008 con la nuova disciplina in tema di antiriciclaggio
(Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007) per milioni di cittadini entrano
in gioco nuove regole nell'uso di assegni bancari, postali e circolari, libretti
di risparmio e titoli al portatore, contanti.
Cambiano tante cose: l'importo massimo
consentito per i trasferimenti in contanti. le modalità di compilazione degli assegni,
i limiti di importo per i libretti di risparmio al portatore. L'obiettivo di questi
cambiamenti è rafforzare l'efficacia dell'azione di contrasto al riciclaggio dei
proventi di attività criminose e al finanziamento del terrorismo. E più in generale
garantire una maggiore trasparenza dei flussi di pagamento ostacolando attività
illecite e prassi irregolari.
In questa prospettiva, le nuove regole contribuiscono
ad aumentare la tutela dei cittadini garantendo loro una maggiore protezione rispetto
a possibili fenomeni criminosi e rendendo più sicure le operazioni di pagamento.
Per tali motivi è fondamentale conoscere nel dettaglio cosa cambia e come adeguarsi
alle nuove disposizioni anche per non incorrere nelle sanzioni
previste per chi
non si attiene ad esse.
QUALI SONO LE NOViTA' PIU' RILEVANTI SUGLI ASSEGNI?
A partire dal 30 aprile 2008 non è più possibile emettere un assegno bancario
o postale per un importo pari o superiore a 5.000 euro senza la clausola
"Non trasferibile" e senza aver indicato il nome o la ragione
sociale del beneficiario. Le stesse regole valgono anche per gli assegni
circolari, i vaglia postali e cambiari.
PERCHE' QUESTI CAMBIAMENTI?
La presenza della clausola "Non trasferibile" e l'indicazione del nome o della
ragione sociale del beneficiario ci consente di godere di maggiore sicurezza.
Grazie a questi due semplici accorgimenti possiamo evitare che, in caso di smarrimento
o furto, l'assegno possa circolare senza controllo ed essere incassato da persone
diverse da quelle a cui lo abbiamo destinato. La nuova normativa antiriciclaggio
vuole infatti tutelare chi utilizza correttamente questi strumenti di pagamento
e - tenendo traccia di tutte le operazioni - contribuire a contrastare utilizzi
impropri per finalità illecite o criminose.
CI SARANNO NOVITA' NEL RILASCI0 DEI LIBRETTI DI ASSEGNI?
Si. Tutti i nuovi libretti che riceveremo dal
30 aprile 2008 saranno già muniti della clausola "Non trasferibile"
e potranno essere unicamente presentati in banca per l'incasso dal beneficiario.
È POSSIBILE DAL 30 APRILE 2008 RICHIEDERE ASSEGNI SENZA
LA CLAUSOLA "NON TRASFERIBILE"?
Sì. È sufficiente fare una richiesta scritta alla banca.
Gli assegni senza tale clausola, detti anche assegni in forma libera, potranno
essere utilizzati per importi inferiori a 5.000 euro. Per importi pari o superiori
la clausola di non trasferibilità dovrà comunque essere sempre inserita da colui
che emette l'assegno.
Attenzione però, la richiesta di assegni in forma libera comporta il pagamento
di una somma di 1,50 euro per ciascun assegno, dovuta dal richiedente, a titolo
di imposta di bollo. Tale somma verrà poi versata dalla banca all'erario.
COSA DOBBIAMO FARE DAL 30 APRILE 2008 CON GLI ASSEGNI GIA'
IN NOSTRO POSSESSO?
Possiamo continuare ad utilizzarli fino alloro esaurimento. Per
importi pari o superiori a 5.000 euro tuttavia, oltre:
• alla data e il luogo di emissione;
• all'importo (in cifre e in lettere);
• e alla nostra firma;
dobbiamo ricordarci di inserire anche la clausola "Non trasferibile", indicando
sempre correttamente il nome o la ragione sociale del beneficiario.
Nel caso in cui fossimo in possesso, in qualità di beneficiari,
di assegni emessi prima del 30 aprile 2008, non cambia nulla. Possono essere
regolarmente incassati.
QUALI SONO A PARTIRE DAL 30 APRILE 2008 LE NOVITA' SULLA
"GIRATA"?
Possono essere girati solo gli assegni emessi in forma libera (senza la clausola
"Non trasferibile") e per importi inferiori a 5.000 euro.
L'assegno può essere girato anche più volte prima di essere presentato alla banca
per l'incasso.
Ogni girata, pena la sua nullità, dovrà riportare il codice fiscale del soggetto
che la effettua (girante).
Nel caso il girante non sia una persona fisica - mJ sia ad esempio una
società - occorre indicare il codice fiscale di tale soggetto e non quello di colui
che esegue l'operazione (se si tratta di una società, quindi, occorrerà indicare
il suo codice fiscale e non quello, ad esempio, del suo direttore o del socio).
Affinché l'assegno possa essere pagato è necessario assicurarsi che tutte le girate
presentino il codice fiscale del relativo girante.
COSA SUCCEDE AGLI ASSEGNI EMESSI ALL'ORDINE DELLO STESSO
EMITTENTE?
Gli assegni emessi all'ordine dell'emittente (compresi quelli che
riportano le diciture "a me medesimo", "m.m.", "a me stesso", etc.) possono essere
girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.pA Vengono dunque
considerati non trasferibili e non possono più circolare: in altre
parole può incassarli solo l'emittente, senza la possibilità di girarli ad altri.
LE NUOVE REGOLE VALGONO ANCHE PER GLI ASSEGNI CIRCOLARI,
I VAGLIA POSTALI E CAMBIARI?
Sì. Oltre all'indicazione del nome o della ragione sociale del
beneficiario, essi devono recare anche la clausola "Non trasferibile".
Per importi inferiori a 5.000 euro si può rich iederne l'emissione senza
la clausola di non trasferibilità. In questo caso possono essere girati con l'indicazione
del codice fiscale del girante.
Attenzione però, ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato
in forma libera comporta il pagamento di una somma di 1,50 euro, dovuta dal richiedente,
a titolo di imposta di bollo. Tale somma verrà poi versata dalla banca all'erario.
E SE LE NUOVE REGOLE SUGLI ASSEGNI NON VENISSERO RISPETTATE?
L'utilizzo scorretto degli assegni (nel caso ad esempio ci dimenticassimo
di apporre la clausola "Non trasferibile" per importi pari o superiori a 5.000 euro)
può comportare delle sanzioni amministrative pecuniarie che possono
arrivare sino al 40% dell'importo trasferito. Come detto, inoltre, la mancanza o
l'errata indicazione del codice fiscale in sede di apposizione della girata comporta
la nullità delle girate stesse e quindi l'impossibilità di
incassare l'assegno. È bene dunque fare molta attenzione.
QUALI SONO LE NOVITA' PER I LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE?
A partire dal 30 aprile 2008 non è più possibile aprire libretti di deposito
al portatore (ossia quelli pagabili direttamente alla persona che li
presenta per l'incasso) per un importo pari o superiore a 5.000 euro.
E SE GIA' POSSEDIAMO LIBRETTI AL PORTATORE DI IMPORTO PARI
O SUPERIORE A 5.000 EURO?
Dobbiamo regolarizzarli entro il 30 giugno 2009.
Per fare ciò dobbiamo andare presso le banche (o le Poste in caso di libretti
postali) che li hanno emessi dove possiamo:
• estinguerli, incassando la somma;
• prelevare la somma in eccedenza fino a raggiungere un importo complessivo inferiore
a 5.000 euro;
• trasformarli in libretti nominativi.
COSA BISOGNA FARE PER CEDERE I LIBRETTI AL PORTATORE?
Dal 30 aprile 2008 se cediamo i nostri libretti - ad esempio ad un familiare -
entro 30 giorni dal trasferimento, dobbiamo comunicare alla banca i
dati identificativi della persona a cui lo cediamo e la data in cui abbiamo effettuato
la cessione.
COSA SUCCEDE SE QUESTE NUOVE REGOLE NON VENGONO RISPETTATE?
A partire dal 30 aprile
2008, qualora il saldo del libretto sia
pari o superiore a 5.000 euro può essere applicata una sanzione pecuniaria variabile
dal 20% al 40% del saldo stesso. Inoltre, nei casi in cui:
• non provvedessimo a regolarizzare i libretti già in nostro possesso (ossia quelli
aperti prima del 30 aprile 2008, data di entrata in vigore delle nuove norme) entro
il 30 giugno 2009;
• oppure ci dimenticassimo di comunicare i dati della persona a cui li abbiamo ceduti
e la data della cessione; potremmo andare incontro ad una sanzione pecuniaria che
può variare dal 10% al 20% del saldo del libretto.
COSA CAMBIA PER IL TRASFERIMENTO DI CONTANTE, LIBRETTI
DI DEPOSITO E TITOLI AL PORTATORE?
A partire dal 30 aprile 2008 scende da 12.500 a 5.000 euro il limite massimo
per effettuare trasferimenti in contante.
Sarà vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito
bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, tra soggetti diversi, quando
il valore dell'operazione, anche se frazionata, è complessivamente pari o superiore
a 5.000 euro.
Tale trasferimento può tuttavia awenire tramite banche, istituti di moneta elettronica,
Poste Italiane S.pA
Nel caso il trasferimento di contante awenga tramite soggetti che svolgono attività
di incasso e trasferimento fondi (i cosiddetti "money transfer") sono previsti limiti
più stringenti: il limite massimo è, di regola, di 2.000 euro.