Mutui Fondiari
CARATTERISTICHE
Struttura e funzione economica
Il mutuo è un finanziamento a medio/lungo termine
finalizzato all'acquisto/ristrutturazione di un immobile adibito ad uso abitativo
o non, il quale viene vincolato a favore della banca tramite ipoteca a garanzia
del rimborso del finanziamento stesso. Il debitore rimborserà il mutuo mediante
pagamento periodico di rate comprensive di capitale ed interessi, secondo un tasso
fisso.
In caso di estinzione anticipata del finanziamento può essere richiesto -
se previsto in contratto - un compenso.
RISCHI TIPICI
Impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni favorevoli di ribasso
dei tassi.
In caso di insolvenza, conseguente segnalazione in centrale dei rischi
della Banca d'Italia in relazione all'entità dell'importo concesso.
Nell'ipotesi
di deterioramento o perdita di valore dell'immobile, oggetto della garanzia, la
Banca
ha facoltà di chiedere che venga prestata idonea garanzia su altri beni.
In caso
di perimento dell'Immobile ipotecato e mancanza della copertura assicurativa, la
Banca può chiedere l'Immediato pagamento del residuo dovuto del finanziamento unitamente ad interessi e spese.
PRTABILITA' DEL MUTUO
Con la concessione di un mutuo per surrogazione ai sensi dell’art. 8 D.L.
31 gennaio 2007, n. 7 convertito in legge, con modifiche, dall’art. 1 L. 2 aprile
2007. n. 40 cosiddetta “portabilità del mutuo” la Banca (nuova Banca creditrice)
eroga al cliente un finanziamento necessario per l’estinzione del credito presso
la Banca originaria. La Banca originaria è tenuta, ricevendo la somma necessaria
per l’estinzione, a fornire quietanza di pagamento.
Con tale operazione il Cliente può “trasferire”, mantenendo la stessa garanzia ipotecaria,
un mutuo da una Banca ad un’altra presso la quale può trattare condizioni (ad esempio
condizioni di tasso e/o di durata) nuove rispetto a quelle del mutuo originario.
Con tale operazione l’ipoteca, con l’assenso del Cliente, è trasferita senza formalità
presso la nuova Banca.
L’art. 8 D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito in legge, con modifiche, dall’art.
1 L. 2 aprile 2007. n.40 stabilisce che:
- la non esigibilità del credito o la pattuizione di un termine a favore del
creditore non preclude al debitore l’esercizio della facoltà di surrogazione di
cui all’art. 1202 cod.civ. surrogazione per volontà del debitore (comma 1);
- nel caso di surrogazione per volontà del debitore il mutuante surrogato subentra
nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato (comma 2); -
è nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale
si impedisca, o si renda oneroso per il debitore l’esercizio della facoltà di surrogazione
(comma 3);
- la predetta surrogazione del mutuo non comporta il venir meno dei benefici fiscali
(comma 4);
I mutui per surrogazione:
- sono concessi senza oneri per la parte mutuataria: sono infatti a carico della
nuova Banca creditrice le spese notarili per la stipula del contratto di mutuo e
per la perizia relativa all’immobile; la nuova Banca creditrice può riservarsi la
scelta del notaio e/o del perito;
- consentono di non perdere gli eventuali benefici fiscali legati alla detrazione
degli interessi passivi, qualora spettanti in relazione al mutuo originario;
- possono prevedere condizioni contrattuali, economiche e di durata, diverse rispetto
al mutuo originario; l’importo del mutuo deve corrispondere al debito residuo del
mutuo originario, inteso come somma di quota capitale, quota interessi ed altri
importi eventualmente dovuti (esclusa la penale di estinzione anticipata o altre
spese legate all’estinzione non più dovute nell’ambito di operazioni di surrogazione);
La Banca Stabiese aderisce all’Accordo ABI relativo alla portabilità dei mutui unicamente in qualità di “banca originaria”;
tale accordo prevede:
- che la nuova banca sia l’unico interlocutore nelle operazioni di trasferimento;
- la definizione della procedura di trasferibilità dei dati del mutuo, attraverso
la procedura Allineamento Elettronico Archivi (AEA):
- la comunicazione da parte della Banca presso la quale è acceso il finanziamento
originario, del debito residuo come sopra descritto alla Banca che subentra nel
mutuo, entro 10 giorni dalla richiesta.
CONDIZIONI ECONOMICHE
Condizioni generali
- Periodicità di rimborso: mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale
- Tipologia di piano di ammortamento: francese con rate posticipate comprensive
di capitale e interessi
- Calcolo degli interessi effettuato con riferimento al divisore: anno civile per
gli interessi conteggiati nel piano di ammortamento
- Tasso di interesse massimo - T.A.N. 6,50%
- Tasso nominale annuo per mora 2 punti percentuali in più del tasso nominale applicato
- Garanzie richieste: ipoteca immobiliare e polizza assicurazione incendio e scoppio
sul bene oggetto della garanzia.
- Spese istruttoria(*) massimo € 125,00 (anche se il mutuo non viene concesso o rinunziato)
- Spese avvso pagamento e incasso rata € 1,50
- Spese certificazione interessi € 5,00
- Spese invio comunicazione annuale gratuita
- Spese perizia (*) massimo € 350,00
- Spese cancellazione ipoteca non previste
- I.S.C. l'indicatore sintetico di costo massimo, calcolato su un mutuo di €. 10.000,00,
considerata una durata triennale è pari a 7,85%.
La Banca può chiedere perizia o
giudizio sommario di stima dell'immobile il cui costo è a carico della parte mutuataria
(*).
Spese
eventuali
Spese annullamento stipula € 150,00
Spese duplicato certificazione interessi € 10,00
Sollecito pagamenti € 10,00
Sollecito pagamento legale esterno € 25,00
Scioglimento del rapporto
- tempi di chiusura massimo gg 10 lavorativi
Esempio di Piano di ammortamento riferito ad un capitale di Euro 10.000,00 al
tasso nominale annuo del 6,50% a rate costanti posticipate
|
DURATA |
RATA
MENSILE
6,50% |
RATA
BIMESTRALE
6,50%
|
RATA
TRIMESTRALE
6,50%
|
RATA
SEMESTRALE
6,50%
|
|
3 anni
|
305,64 |
612,90
|
921,77
|
1.858,16
|
|
4 " |
236,29 |
473,83
|
712,61
|
1.436,54
|
|
5 " |
194,79 |
390,61
|
587,45
|
1.184,23
|
|
7 " |
147,60 |
295,97
|
445,12
|
897,31
|
Spese Notarili
Gli oneri relativi vengono liquidati direttamente dal cliente al notaio liberamente
scelto dallo stesso (*).
Imposta sostitutiva
0,25% dell'importo erogato
2,00% se e per la parte in cui il mutuo concesso a persona fisica è finalizzato
all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di seconde o successive abitazioni.
(*) Escluse in caso di surroga ex art. 8 D.L. 31 gennaio 2007, n.7 convertito in
legge, con modifiche, dall'art 1 L. 2 aprile 2007, n. 40.
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