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Normativa Antiriciclaggio


 

 

Normativa Antiriciclaggio


Gentile cliente La vogliamo informare che, a seguito dell'emanazione della nuova normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni (D.L. 112/2008 e D.L. 138/2011), cambiano alcune disposizioni circa l'utilizzo del denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore.

Di seguito vengono riportate le principali novità:


TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE O DI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE O TITOLI AL PORTATORE

A decorrere dal 13 agosto 2011, è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore, di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione, anche finanziaria, è complessivamente pari o superiore a 2.500,00 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A..


ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI

Tutti gli assegni bancari, postali e circolari d'importo pari o superiori a 2.500,00 euro, emessi a decorrere dal 13 agosto 2011, devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

A decorrere dal 30 aprile 2008, gli assegni bancari o postali, emessi all'ordine del traente (c.d. assegni a me medesimo) possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A., e ciò a prescindere dall'importo recato dagli stessi.

Infine, dal 30 aprile 2008, le banche, nel rispetto delle nuove disposizioni, rilasceranno gli assegni muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente tuttavia potrà richiedere per iscritto il rilascio, in forma libera, di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, da utilizzarsi, in detta forma libera, esclusivamente per importi inferiori a 2.500,00 euro (vale a dire fino a 2.499,99 euro), eccettuate le ipotesi in cui le beneficiarie dei titoli siano Banche o Poste Italiane S.p.A.. In tal caso il richiedente dovrà corrispondere, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ciascun modulo di assegno o vaglia richiesto.

Si invita pertanto la clientela a voler prendere buona nota dell'entrata in vigore di tal disposto normativo al fine di evitare il trasferimento non corretto di contante, libretti o titoli al portatore nonchè la non corretta emissione e circolazione degli assegni bancari, postali o circolari. Le violazioni saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo del contante o titoli al portatore trasferiti ovvero del titolo di credito.


LIBRETTI AL PORTATORE

A decorrere dal 13 agosto 2011, il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve essere inferiore a 2.500,00 euro.

Si invita pertanto la clientela a voler predere buona nota dell'entrata in vigore di tale disposto normativo al fine di evitare la non corretta gestione dei suddetti libretti nonchè l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% del saldo del libretto.

In caso di trasferimento di libretti al portatore, indipendentemente dal saldo, il cedente è tenuto a comunicare, ento 30 giorni, alla banca emittente, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.
I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 2.500,00 euro, esistenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa, devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma inferiore al predetto importo entro il 30 settembre 2011.

Si invita pertanto la clientela a voler prendere buona nota dell'entrata in vigore di tale disposto normativo al fine di evitare la non corretta gestione dei suddetti libretti nonchè l'applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 20% del saldo del libretto.